ETILOMETRI NEI RISTORANTI ?

In data 29 luglio 2010 è entrato in vigore il provvedimento di cui in oggetto che viene a porre una serie di modifiche all’attuale codice della strada (D.Lgs. 285/92) ed ad altri provvedimenti legislativi ad esso complementari in materia di sicurezza nella circolazione stradale.
Prendiamo in esame le norme che riguardano l’attuale disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne e le relative modifiche alle disposizioni ivi precedenti. Invero predetto testo di legge all’art. 54 prevede una serie di novità limitative sia alla somministrazione che alla vendita di bevande alcoliche. Vediamole in sintesi. INTERRUZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE NELLE ORE NOTTURNE I titolari e/o gestori di
pubblici esercizi in genere (bar, ristoranti, alberghi, ecc.)
locali ove si svolgono spettacoli o qualsiasi altra forma di intrattenimento
circoli con somministrazione
Associazioni ed enti con somministrazione
Aree pubbliche ove è prevista la somministrazione
sale giochi
devono interrompere la vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive ossia prima delle ore 6 di qualsiasi giorno, salvo diverse disposizioni locali previste per opera del questore del luogo in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. I titolari di servizi di vicinato ossia attività commerciali che effettuano la vendita per asporto di bevande alcoliche/superalcoliche devono interrompere la vendita medesima dalle 24 alle 6 di qualsiasi giornata settimanale, salvo diverse disposizioni predisposte per opera del questore a salvaguardia di particolari esigenze di sicurezza. OBBLIGHI PER I TITOLARI E/O GESTORI DI LOCALI CHE PROSEGUONO L’ATTIVITÀ OLTRE LE ORE 24 DI OGNI GIORNO Essi devono
possedere almeno in un’uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico di tipo precursore chimico o elettronico che deve essere messo a disposizione dei clienti che desiderino constatare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l’assunzione o meno di bevande alcoliche e/o superalcoliche.
esporre all’entrata, all’interno e all’uscita (se posta in posizione diversa dall’entrata) dei propri locali appositi cartelli o tabelle
Predette disposizioni già in vigore per le attività di somministrazione collegate direttamente ad intrattenimenti sotto ogni forma (es. spettacoli, musica, karaoke, ecc.) sono estese a tutte le altre attività che tengono aperti al pubblico i loro locali oltre le ore 24, ma per queste ultime tale obbligo decorrerà nei successivi 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge che avverrà il 13/8/2010 e quindi non prima del 10/11/2010. LE SANZIONI I titolari e/o i gestori dei locali che non ottemperano alle disposizioni circa il rispetto dei limiti degli orari ivi previsti e suesposti per la somministrazione e/o vendita per asporto di bevande alcoliche so superalcoliche sono soggetti a una sanzione amministrativa pari a un minimo di 5.000 fino ad un massimo di 20.000 euro. Se nel corso del biennio vengono constatati 2 distinte violazioni ai suddetti obblighi è disposta la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo che si estende da 7 fino a 30 giorni. Per quanto invece concernono gli obblighi di tenuta degli alcool test e delle relative tabelle esplicative è prevista una sanzione amministrativa minore che va da 300 a 1.200 euro.
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LEGGE 29 luglio 2010, n. 120
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (10G0145) (GU n.175 del 29-7-2010 - Suppl. Ordinario n. 171 )
Note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2010